IL RETTORE
  Vista  la legge  9  maggio  1989, n.  168,  ed  in particolare  gli
articoli 6 e 16;
  Visto il  decreto rettorale 31  ottobre 1994 di  approvazione delle
statuto   dell'Universita'  di   Siena,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994;
  Viste le  proposte di  modifica del  predette statuto  avanzate dai
consigli delle  facolta' di  medicina e chirurgia,  farmacia, scienze
matematiche, fisiche e naturali, lettere e filosofia (sede di Arezzo)
e dal personale tecnico e amministrativo dell'Universita' di Siena;
  Viste le  proposte di modifiche degli  articoli 25, 26, 38,  40, 42
dello statuto  deliberate dal  senato accademico  nelle sedute  del 9
febbraio e del 9 marzo 1998;
  Espletata  la procedura  di revisione  prevista dall'art.  67 dello
statuto,  conclusasi con  la  delibera del  senato  accademico del  1
giugno 1998;
  Vista la nota  rettorale del 17 giugno 1998, prot.  n. 11633 con la
quale, nei  rispetto del  disposto dell'art.  6, commi  9 e  10 della
legge n.  168/1989, si trasmettevano al  Ministero dell'universita' e
della  ricerca  scientifica e  tecnologica  le  suddette proposte  di
modifica deliberate dal senato accademico in data 1 giugno 1998;
  Vista la nota ministeriale del 15 luglio 1998, prot. n. 983, con la
quale  il Ministero  dell'universita' e  della ricerca  scientifica e
tecnologica  comunicava di  non  avere osservazioni  da formulare  in
merito alle  proposte di modifiche dello  statuto dell'Universita' di
Siena;
  Ritenuto  pertanto di  procedere  alle modifiche  dello statuto  di
Ateneo sopracitate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli articoli 25, 26, 38,  40 e 42 dello statuto dell'Universita'
degli studi di Siena sono modificati come segue:
  a)  al comma  2  dell'art.  25, e'  soppresso  l'ultimo periodo  da
"L'elettorato attivo" fino a "di facolta'";
  b) al comma 3 dell'art. 25, dopo "Consiglio di facolta'" e prima di
"a scrutinio  segreto", leggasi:  "integrato dai ricercatori  e dagli
assistenti del ruolo ad  esaurimento afferenti alla facolta' medesima
che non siano gia' membri del collegio ad altro titolo";
  c) al  comma 1,  lettera b) dell'art.  26, dopo  "rappresentanza" e
prima di "dei ricercatori", leggasi: "pari al 50%"; il disposto della
lettera b) si conclude con "facolta'"  ed e' soppresso il periodo "in
numero pari  ad un  quarto dei  professori di ruolo  e fuori  ruolo e
comunque non inferiore a tre";
  d) al comma  2 dell'art. 26, dopo "alla didattica"  e' soppresso il
periodo  "secondo quanto  stabilito dai  regolamenti di  facolta'", e
aggiunto:  "nonche'  i ricercatori  e  gli  assistenti del  ruolo  ad
esaurimento afferenti  alla facolta',  che non siano  gia' componenti
del collegio ad altro titolo";
  e) al comma 1  dell'art. 38, lettera d), al posto  di "la giunta di
Ateneo",  leggasi: "il  consiglio studentesco";  alla lettera  e), al
posto  di  "il  consiglio  studentesco", leggasi:  "il  collegio  dei
revisori  dei  conti";  la  lettera   f)  del  medesimo  articolo  e'
soppressa;
  f) al  comma 1 dell'art.  38, e' aggiunto  il comma 2;  "il rettore
puo'  nominare  una  giunta  che  lo  coadiuvi  nell'esercizio  delle
attribuzioni di sua competenza nei termini del successivo art. 42";
  g) al comma  2 dell'art. 40, dopo "il rettore  e' eletto", al posto
di  "da un  corpo elettorale  costituito  da tutti  i componenti  dei
consigli  di  facolta'",  leggasi:  "dai  docenti  e  dagli  studenti
presenti  nei  consigli  di facolta'.  Partecipano  all'elezione  del
rettore i dipendenti  dei ruoli amministrativo e  tecnico in servizio
presso l'Universita' di Siena alla  data di indizione delle elezioni.
Limitatamente  al   personale  da  ultimo  considerato   le  elezioni
avverranno  con voto  limitato: i  voti conseguiti  saranno calcolati
nella misura di un voto per ogni dieci preferenze, con arrotondamento
semplice";
  h) all'art. 42 e' soppresso il comma 1: il comma 2 diventa comma 1,
il comma 3 diventa comma 2 e il comma 4 diventa comma 3.